CREAZIONE DI UN CONSORZIO
 
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La costituzione di un CONSORZIO STABILE richiede la sottoscrizione di un atto, tra i consorziati che intendono aderirvi, che deve prevedere tra gli altri, i seguenti elementi o il verificarsi delle seguenti condizioni:

• L’oggetto del Consorzio, la sede, gli obblighi assunti ed i contributi dovuti dai consorziati ( art. 2603 c.c.);

• Le attribuzioni ed i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;

• Le condizioni di ammissibilità dei nuovi consorziati;

• I casi di recesso e di esclusione;

• Le sanzioni per l’inadempienza degli obblighi dei consorziati;

• La durata del consorzio (non inferiore a cinque anni) che, se non indicata, si intende decennale (art. 2604 c.c.)

• Il rispetto degli articoli 2605 e 2608 del c.c., relativi al controllo sull’attività dei singoli consorziati e Organi preposti al Consorzio;

• L’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2612 c.c.);

• L’attribuzione della rappresentanza giudiziale (generalmente attribuita al Presidente o a colui al quale è stata affidata la direzione, ancorché la rappresentanza legale sia stata assegnata ad altri soggetti (art. 2613 c.c.);

• La costituzione di un fondo consortile del quale i consorziati, per tutta la durata del consorzio, non possono domandarne la divisione, né può essere oggetto di rivalsa da parte dei creditori del consorzio (art. 2614 c.c.). I terzi potranno rivalersi sul fondo consortile solamente per le obbligazioni assunte dal consorzio ( art. 2614 e 2615 c.c.). Il CONSORZIO STABILE, a differenza degli altri soggetti associativi (quali associazioni temporanee o consorzi di concorrenti), stabilisce un rapporto diretto con la stazione appaltante e in più si occupa di coordinare la capacità imprenditoriale delle singole imprese consorziate.


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