La costituzione di un CONSORZIO STABILE
richiede la sottoscrizione di un atto, tra i consorziati che intendono
aderirvi, che deve prevedere tra gli altri, i seguenti elementi
o il verificarsi delle seguenti condizioni:
• L’oggetto del Consorzio, la sede, gli obblighi assunti
ed i contributi dovuti dai consorziati ( art. 2603 c.c.);
• Le attribuzioni ed i poteri degli organi consortili anche
in ordine alla rappresentanza in giudizio;
• Le condizioni di ammissibilità dei nuovi consorziati;
• I casi di recesso e di esclusione;
• Le sanzioni per l’inadempienza degli obblighi dei
consorziati;
• La durata del consorzio (non inferiore a cinque anni)
che, se non indicata, si intende decennale (art. 2604 c.c.)
• Il rispetto degli articoli 2605 e 2608 del c.c., relativi
al controllo sull’attività dei singoli consorziati
e Organi preposti al Consorzio;
• L’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2612
c.c.);
• L’attribuzione della rappresentanza giudiziale (generalmente
attribuita al Presidente o a colui al quale è stata affidata
la direzione, ancorché la rappresentanza legale sia stata
assegnata ad altri soggetti (art. 2613 c.c.);
• La costituzione di un fondo consortile del quale i consorziati,
per tutta la durata del consorzio, non possono domandarne la divisione,
né può essere oggetto di rivalsa da parte dei creditori
del consorzio (art. 2614 c.c.). I terzi potranno rivalersi sul
fondo consortile solamente per le obbligazioni assunte dal consorzio
( art. 2614 e 2615 c.c.). Il CONSORZIO STABILE, a differenza degli
altri soggetti associativi (quali associazioni temporanee o consorzi
di concorrenti), stabilisce un rapporto diretto con la stazione
appaltante e in più si occupa di coordinare la capacità
imprenditoriale delle singole imprese consorziate.