Le imprese di costruzione sono
chiamate sempre più a uscire dal proprio individualismo
e adottare quei modelli organizzativi e gli strumenti più
appropriati per essere competitive. Analizzando il mercato delle
costruzioni non si può non osservare che forme di collaborazione
e di aggregazione tra le stesse, ormai, rappresentano una strategia
imprenditoriale irrinunciabile per il loro futuro.
La normativa in materia di lavori pubblici prevede una
nuova possibilità per le imprese di costruzione.
Tra i soggetti ammessi alle pubbliche gare troviamo tra i vari
tipi di consorzi una nuova forma consortile: i consorzi stabili.
Caratterizzati da soggettività giuridica, con funzione
di cooperazione ed assistenza reciproca nell’affidamento
e nell’esecuzione degli appalti di lavori pubblici, il consorzio
opera come un’unica impresa che può concorrere alla
costituzione di ulteriori aggregazioni di tipo orizzontale e verticale.
I Consorzi stabili, rispetto
alle altre forme consortili possono operare nel solo ambito dei
lavori pubblici, si costituiscono come soggetto giuridico autonomo,
costituito da non meno di tre imprese, ognuna in possesso di attestazione
di qualificazione, i cui consorziati hanno deciso di operare in
modo congiunto nel settore dei lavori pubblici per un periodo
non inferiore a cinque anni. Quindi il consorzio viene considerato
come un contratto plurilaterale con comunione di scopo (art.1420
c.c.) con finalità non lucrative ma mutualistiche.
Rispetto al consorzio di concorrenti (c.c.2602)
in merito all'esecuzione dei lavori appaltati, il regolamento
generale (art. 97) consente ai consorzi stabili, in aggiunta alla
possibilità di eseguire i lavori in proprio, utilizzando
la struttura consortile, la facoltà di farli eseguire alle
imprese consorziate senza che da ciò ne derivi la configurazione
di un contratto di subappalto. Ciò comporta la configurazione
di un rapporto interno di tipo organico con l'organizzazione consortile;
e ne consegue che le imprese consorziate a differenze di quelle
subappaltatrici potranno eseguire i lavori assegnati anche se
prive della necessaria qualificazione.
A differenza delle associazioni temporanee di imprese
e dei consorzi di concorrenti, caratterizzati da una
mera ed occasionale con titolarità del rapporto derivante
dal contratto di appalto, il consorzio stabile si configura come
struttura autonoma dotata di propria soggettività. Quindi
il consorzio stabile risulta il titolare formale e sostanziale
del rapporto con la stazione appaltante è il consorzio
stesso inteso quale soggetto giuridico distinto dalle imprese
consorziate e di cui esso coordina l'attività imprenditoriale.
Il consorzio, inoltre, è dotato di un fondo proprio (consortile)
con il quale risponde direttamente delle obbligazioni assunte
nei confronti della stazione appaltante, anche se il regolamento
generale (art. 97, comma 1) prevede una responsabilità
solidale e sussidiaria delle imprese consorziate che, poi, eseguono
i lavori. In sostanza, pertanto, a differenza dell'associazione
temporanea, che è priva di organizzazione propria giuridicamente
rilevante all'esterno e si esaurisce nel rapporto tra mandanti
e mandataria, il consorzio stabile è dotato di propri organi
cui direttamente è imputabile l'attività consortile,
relativa sia alla fase di affidamento, sia alla fase di esecuzione
dell'appalto, e che usufruisce di una propria qualificazione.